Art. 2.

      1. Ogni azienda della filiera dei prodotti alimentari è tenuta ad adottare un sistema di tracciabilità ai sensi dell'articolo 1, certificato dagli organismi di controllo riconosciuti dall'Unione europea.
      2. A decorrere dal 1o gennaio 2007 sono vietate la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti alimentari per i quali non è stato adottato il sistema obbligatorio di tracciabilità ai sensi del comma 1.